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5-13 Giugno 2010
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STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE Art. 1 È costituita una libera Associazione denominata: MILANO FOOD LOVERS con sede in Milano, Via Francesco Soave n. 23, che potrà istituire sedi amministrative ed operative ovunque lo riterrà opportuno, anche all'estero. La durata dell'Associazione è fissata sino all'anno 2050. Art. 2 - Finalità ed attività L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro. L'Associazione ha come scopo la divulgazione della cultura enogastronomica, la creazione di occasioni conviviali per gli associati legati alla tematica di un consumo alimentare più approfondito e consapevole, la realizzazione di eventi di degustazione, convegni di approfondimento, manifestazioni che coinvolgano attività di somministrazione, eventi culturali, festival e rassegne che pongano al centro le tematiche dell'alimentazione e della nutrizione; la creazione di pubblicazioni, fogli informativi, campagne promozionali e siti web su attività inerenti il settore dell'alimentazione e della nutrizione; lo sviluppo di convenzioni con vari soggetti per la generazione di vantaggi e sconti su beni o servizi per i propri soci e sostenitori. SOCI Art. 4 Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche che giuridiche, enti pubblici o privati Sono istituite tre categorie di soci: a)i soci fondatori; b)gli associati sostenitori; c)gli associati ordinari. Art. 5 - Diritti e doveri dei soci I diritti e doveri dei soci fondatori sono: a) partecipare all'assemblea con diritto di voto; b) essere eletti alle cariche associative; c) impegnarsi al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione secondo le competenze statutarie; d) versare la quota associativa annuale decisa dal Consiglio Direttivo ed adempiere gli obblighi statutari. I diritti e doveri degli associati sostenitori sono: a) partecipare all'assemblea senza diritto di voto; b) essere eletti alle cariche associative; c) impegnarsi al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione secondo le competenze statutarie; d) versare la quota associativa annuale decisa dal Consiglio Direttivo e comunque superiore ad euro quindici ed adempiere gli obblighi statutari. I diritti e doveri degli associati ordinari sono: a) partecipare all'assemblea senza diritto di voto; b) impegnarsi al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione secondo le competenze statutarie; c) versare la quota associativa annuale decisa dal Consiglio Direttivo e comunque superiore ad euro dieci ed adempiere gli obblighi statutari. Art. 6 - Ammissione, esclusione e recesso dei soci. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e su presentazione da parte di almeno due soci. L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La cessazione dalla qualità di socio avviene: a) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per inadempienza degli impegni assunti o per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto; b) per ritardato pagamento della quota sociale per oltre 12 mesi; c) per recesso dell'associato; la relativa comunicazione deve pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo ed il recesso ha efficacia immediata salvo il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. Il socio, anche se recedente, come il socio che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione, né potrà rivendicare compensi o restituzioni di quote dato che ogni suo apporto è destinato ai fini associativi. Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni esercizio alla revisione del libro dei soci. ORGANI Art. 7 - Struttura associativa Sono organi dell'Associazione: 1) l'assemblea dei soci; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente; Art. 8 - Assemblea All'assemblea possono partecipare con diritto di voto solo coloro che sono stati ammessi all'Associazione come soci fondatori o come associati sostenitori. L'assemblea delibera il programma annuale dell'Associazione, approva il bilancio, nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori; delibera le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione. Ogni socio può rappresentare per delega non più di due soci. L'Assemblea è convocata con avviso spedito ad ogni associato a mezzo di lettera raccomandata, fax o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dell'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione fisserà eventualmente la data della seconda convocazione. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) degli associati aventi diritto di voto fatto salvo il disposto dell'articolo 21 terzo comma del codice civile in materia di scioglimento dell'Associazione. Art. 9 - Il Consiglio Direttivo e il Presidente Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti eletti anche tra i non soci. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: a) l'ammissione e l'esclusione dei soci; b) la redazione del bilancio; c) l'esecuzione di deliberati dell'assemblea; d) la convocazione dell'assemblea almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo richieda il 10% (dieci per cento) degli associati; e) la determinazione della quota associativa; f) il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che per legge sono riservati all'assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo resta in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente dell'Associazione che ha la rappresentanza legale della medesima e la firma di fronte ai terzi ed in giudizio, o anche in sede amministrativa ed un vice presidente. Tutte le cariche sono gratuite. Al Presidente o in sua assenza al vice presidente, o a persone da esso delegate, spetta in particolare la firma di tutte le operazioni presso banche, casse di risparmio o altri istituti di credito, tesorerie ed uffici postali ove siano versate le somme ed i valori a disposizione dell'associazione con facoltà di incassare e rilasciare quietanze per qualsiasi operazione di pertinenza sociale. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta ogni sei mesi per gli argomenti di sua competenza; potrà essere convocato ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal presidente o da un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, oppure via e-mail o fax almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal vice presidente, inoltre delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti. Art. 10 - Il collegio dei revisori - L'Assemblea può nominare il Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea anche tra persone non associate. Ad essi spetta il compito di: a) controllare la gestione contabile dell'Associazione ed effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti ritenuti opportuni, redigere collegialmente la relazione al bilancio; b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie; c) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione degli associati, nonché in merito alla riammissione degli stessi ed alle controversie sottoposte al loro giudizio. La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere. Ciascun revisore dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile più volte. I revisori partecipano alle riunioni che approvano il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Art. 11 - Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori, in caso di cessazione di uno o più membri, per qualsiasi ragione provvedono per cooptazione all'integrazione dell'organo. I membri cooptati durano in carica fino alla prossima assemblea che delibererà le nuove nomine. Art. 12 - L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro i successivi 3 (tre) mesi. DISPOSIZIONI FINALI Art. 13 - Scioglimento e messa in liquidazione - Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall'assemblea, ad altra Associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto. Art. 14 - Norme di rinvio - Per quanto non previsto esplicitamente dal presente statuto si applicheranno le norme di legge vigenti.
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